1. Nel settore delle carni suine le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo di questo prodotto in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo puo' essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo puo' essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati per l'allevamento dei suini. 3. Per i prodotti diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art99 · fonte su Normattiva