Art. 10 (Protocollo 1)
1. Immediatamente dopo l'adesione il Consiglio dei governatori completa la composizione del Consiglio di amministrazione nominando un amministratore designato dalla Repubblica ellenica ed un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda. 2. Il mandato dell'amministratore e del sostituto cosi' nominati scade al termine della seduta annuale del Consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1982.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
