[1]1. La Repubblica ellenica versa la somma di 8.840.000 unita' di conto, corrispondenti alla sua quota del capitale sottoscritto versato dagli Stati membri alla data del 31 dicembre 1979, in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre. La prima rata e dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione, a condizione che tra quest'ultima data e quella dell'esigibilita' intercorra un periodo di almeno due mesi.

[2]2. Dal giorno dell'adesione la Repubblica ellenica, partecipa all'aumento del capitale deciso il 19 giugno 1978, effettuando i versamenti a titolo di tale aumento proporzionalmente alla sua quota del capitale sottoscritto e secondo uno scadenzario stabilito dal Consiglio dei governatori. Se prima dell'adesione gli Stati membri hanno gia' effettuato uno o piu' versamenti a tale titolo, l'importo dei versamenti corrispondente alla quota del capitale sottoscritta dalla Repubblica ellenica viene aggiunto, in cinque rate uguali, ai versamenti che la Repubblica ellenica e' tenuta ad effettuare a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~protocollo-1-art7 · fonte su Normattiva