La Repubblica ellenica contribuisce alla riserva statutaria, alla riserva supplementare, alle provviste equivalenti a riserve nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano in unita' di conto nel bilancio approvato dalla Banca, in ragione dell'1,56% di tali voci ed alle date di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~protocollo-1-art8 · fonte su Normattiva