La Repubblica ellenica contribuisce alla riserva statutaria, alla riserva supplementare, alle provviste equivalenti a riserve nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano in unita' di conto nel bilancio approvato dalla Banca, in ragione dell'1,56% di tali voci ed alle date di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
