All'organismo paritetico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge partecipa un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

  • a)Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • b)Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  • c)Ministero dell'interno;
  • d)Ministero dell'economia e delle finanze;
  • e)Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
  • f)Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
  • g)Ministero della cultura;
  • h)regione Lazio;
  • i)Roma Capitale;
  • l)Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo paritetico di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Testo vigente dal 23 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;52~art3 · fonte su Normattiva