Allo scopo di garantire l'autenticita' dei documenti di estradizione, l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 dello Stato richiedente dichiara nella sua domanda che essa certifica la conformita' agli originali dei documenti trasmessi a sostegno della richiesta e ne descrive l'impaginazione. In caso di contestazione della conformita' dei documenti agli originali da parte dell'interpellato, l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 dello Stato interpellato potra' richiedere all'autorita' competente dello Stato richiedente la produzione, entro un termine ragionevole, dei documenti originali o in copia conforme per via diplomatica o per qualsiasi altra via decisa di comune accordo.
Testo vigente dal 5 gennaio 1993
