1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri. Esso sara' soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri spagnolo. 2. L'accordo entrera' in vigore novanta giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tutti gli Stati membri delle Comunita' europee alla data di apertura alla firma. 3. Fino all'entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, o in un qualsiasi momento successivo, dichiarare che l'accordo si applica, per quanto lo concerne, nei suoi rapporti con gli Stati che avranno fatto la medesima dichiarazione dopo la data di deposito. 4. Uno Stato che non abbia fatto alcuna dichiarazione puo' applicare l'accordo con gli altri Stati contraenti in base ad accordi bilaterali. 5. Il Ministero degli affari esteri spagnolo notifichera' a tutti gli Stati membri qualsiasi firma e deposito di strumenti o dichiarazioni.
Testo vigente dal 5 gennaio 1993
