1. Ogni Stato puo' all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, firmare il territorio o i territori ai quali si applichera' la presente Convenzione. 2. Ogni Stato puo', in ogni ulteriore momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario generale. 3. Ogni dichiarazione formulata in virtu' dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 9 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;522~convenzione-art17 · fonte su Normattiva