1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo consultazione delle Parti, potra' invitare ogni Stato non membro ad aderire alla Convenzione, mediante decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed alla unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato. 2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 9 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;522~convenzione-art16 · fonte su Normattiva