Art. 9 (Convenzione)
di informazioni Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa tutte le informazioni pertinenti relative ai provvedimenti legislativi o altri che essa avra' adottato al fine di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 9 dicembre 1995
