internazionale 1. Le Parti cooperano strettamente nei settori coperti dalla presente Convenzione ed incoraggiano un'analoga cooperazione tra le loro organizzazioni sportive. 2. Le Parti si impegnano a: a. incoraggiare le loro organizzazioni sportive ad operare a favore dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in seno a tutte le organizzazioni sportive internazionali alle quali sono affiliate, in particolare mediante il rifiuto di omologare i record mondiali o regionali non accompagnati dalle risultanze negative di una prova anti-doping autenticata; b. promuovere la cooperazione tra il personale dei loro laboratori di controllo anti-doping istituiti o funzionanti in conformita' con l'articolo 5; c. istituire una cooperazione bilaterale e multilaterale tra i loro organismi, autorita' ed organizzazioni competenti, al fine di conseguire anche a livello internazionale, gli scopi enunciati all'articolo 4.1. 3. Le Parti, che dispongono di laboratori istituiti o funzionanti in conformita' con i criteri definiti all'articolo 5, s'impegnano ad aiutare le altre parti ad acquisire l'esperienza, la competenza e le tecniche necessarie alla creazione dei loro laboratori.

Testo vigente dal 9 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;522~convenzione-art8 · fonte su Normattiva