1. Qualora per uno Stato membro si presentino rilevanti difficolta' a seguito di un mutamento sostanziale delle circostanze nelle quali e' stata conclusa la presente convenzione, detto Stato puo' rivolgersi al Comitato di cui all'articolo 18 affinche' quest'ultimo proponga agli Stati membri misure per far fronte a questa situazione o adotti le revisioni o le modifiche che risulta necessario apportare alla presente convenzione e che entrano in vigore alle condizioni previste all'articolo 16, paragrafo 3. 2. Se al termine di un periodo di sei mesi la situazione di cui al paragrafo 1 persiste, il Comitato, deliberando conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, puo' autorizzare lo Stato membro interessato da questo mutamento a sospendere provvisoriamente l'applicazione delle disposizioni della convenzione; questa sospensione non deve ostacolare il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunita' economica europea o contravvenire ad altri obblighi internazionali degli Stati membri. 3. Durante la sospensione di cui al paragrafo 2 il Comitato, se non ha ancora raggiunto un accordo, prosegue i suoi lavori allo scopo di rivedere le disposizioni della presente convenzione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523~convenzione-art17 · fonte su Normattiva