Se un assicurato rimane vittima di un infortunio dopo che ha lasciato il territorio di una Parte contraente per recarsi, nel corso della sua occupazione, nel territorio dell'altra Parte e se l'evento si verifica prima che egli ivi giunga, si procedera' all'istruzione della relativa domanda di prestazioni nel seguente modo:

  • a)l'infortunio e' considerato accaduto nel territorio di quella Parte la cui legislazione si ritiene possa applicarsi nei confronti dell'interessato nell'altro territorio;
  • b)la sua assenza dal territorio dell'una o dell'altra Parte non e' considerata nello stabilire se l'attivita' lavorativa era soggetta alla tutela assicurativa a norma di tale legislazione.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art17 · fonte su Normattiva