Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente nel territorio di una Parte contraente ad una attivita' suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detta Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Parte, anche se la malattia si sia manifestata nell'altra. Cio' vale altresi' nel caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altra Parte.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art19 · fonte su Normattiva