1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione da tasse, imposte o diritti, previsto dalla legislazione di una Parte contraente rispetto a certificati od altri documenti, e' esteso a tutti i certificati o documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte. 2. Qualsiasi obbligo imposto dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte, per quanto concerne la legalizzazione o l'autenticazione di tutti i certificati od altri documenti da parte delle rispettive Autorita' diplomatiche o consolari od altre Autorita', e' abolito in relazione a tutti i certificati o agli altri documenti che dovessero essere presentati ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art28 · fonte su Normattiva