Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 7 — Esenzione dalle tasse e dai depositi
- 1)Ai cittadini di una delle Parti contraenti e' accordata sul territorio dell'altra Parte l'esenzione dalle tasse e dai depositi delle spese processuali, nonche' ogni altro beneficio previsto dalle leggi o dai regolamenti, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai cittadini di quest'ultima Parte.
- 2)Le esenzioni e i benefici accordati per un procedimento dall'Autorita' giudiziaria di una Parte contraente si applicano anche a tutti gli atti processuali che per il medesimo procedimento vengono effettuati dalle Autorita' giudiziarie dell'altra Parte contraente.
- 3)La certificazione relativa alla situazione personale o patrimoniale del richiedente, eventualmente necessaria per la concessione delle esenzioni o benefici, e' rilasciata dall'autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza.
- 4)Se il richiedente non ha la residenza nel territorio di nessuna delle Parti contraenti la certificazione puo' essere rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente di cui e' cittadino, competente per il luogo della sua residenza.
- 5)L'autorita' che rilascia le certificazioni, che le riceve o che deve decidere sulla ammissione alle esenzioni o ai benefici, puo' chiedere alle autorita' dell'altra Parte informazioni complementari.
- 6)La richiesta concernente le esenzioni e i benefici puo' essere presentata tramite l'autorita' giudiziaria competente della Parte contraente sul cui territorio il richiedente ha la residenza. Tale autorita' trasmette, tramite i Ministeri della Giustizia, la richiesta insieme alla certificazione di cui al comma 3, all'autorita' giudiziaria competente dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
