1. - Se i documenti o altre scritture da produrre agli organismi di cui all'articolo 19, paragrafo 1 di una Parte contraente sono esenti o parzialmente esenti da imposte o tasse, comprese le tasse consolari e spese amministrative, tale esenzione e' estesa anche ai documenti o altre scritture da produrre, per l'applicazione delle legislazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ad un organismo corrispondente dell'altra Parte contraente. 2. - I documenti da produrre, per l'applicazione delle legislazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1, agli organismi di una Parte contraente di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non sono soggetti a legalizzazione ai fini dell'utilizzazione presso organismi dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art20 · fonte su Normattiva