- 1)Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione.
- 2)Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dall'obbligo di visto e legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari.
- 3)L'attestazione, rilasciata dalle Autorita' e Istituzioni Competenti e dagli organismi di collegamento di uno Stato Contraente, relativa alla autenticita' di un certificato o documento, e cosi' di una copia, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorita', Istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
