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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico.

[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 75, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 30 dicembre 1930 alla convenzione 4 gennaio 1912, per la riassunzione dell'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, da parte della concessionaria Societa' anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1931 - Anno IX

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Ciano - Mosconi.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 27 maggio 1931 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1931-04-17;527~art1 · fonte del testo