1. I canoni (redevances) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Il termine "canoni" adoperato nel presente articolo designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica - ivi comprese le pellicole cinematografiche - di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o modello, di un progetto, di una formula o di un processo segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che non costituiscano un bene immobile previsto all'articolo 6 e per informazioni concernenti esperienze acquisite nel settore industriale, commerciale o scientifico. 3. La disposizione del paragrafo 1 non si applica quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di detti redditi. In tal caso, i canoni sono tassabili in detto altro Stato conformemente alla sua legislazione. 4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato medesimo, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale e' stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale essi sono versati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, la disposizione del paragrafo 1 non si applica che a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei canoni e' soggetta a tassazione in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione applicabili ai redditi cui detta parte eccedente puo' essere assimilata.
Testo vigente dal 30 agosto 1973
