[1]di capitale (Gains en capital)

[2]1. Gli utili provenienti dall'alienazione dei beni immobili definiti all'articolo 6, paragrafo 2, sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. Gli utili provenienti dall'alienazione dei beni mobili ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili nell'altro Stato contraente quando il cedente ha in detto altro Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di detti utili. Per la determinazione dell'ammontare dei suddetti utili si applicano le regole previste all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Tuttavia, gli utili provenienti: dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale, nonche' dei beni mobili destinati alla loro gestione, sono tassabili solo nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 3. Salvo il caso previsto al paragrafo 2, primo alinea, gli utili provenienti dall'alienazione di tutti i beni diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, ivi compresa una partecipazione in una societa', sono tassabili solo nello Stato contraente di cui il cedente e' un residente.

Testo vigente dal 30 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527~art13 · fonte su Normattiva