Art. 1 (Convenzione)
[1]CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE DALL'INQUINAMENTO.
[2]IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
[3]Desiderosi di coordinare gli sforzi intesi a proteggere le acque italo-svizzere dall'inquinamento, Convengono quanto segue:
[4]Articolo 1.
[5]I Governi contraenti stabiliscono di collaborare strettamente per proteggere dall'inquinamento le seguenti acque superficiali e sotterranee italo-svizzere, comprese quelle dei loro affluenti, nella misura in cui queste ultime contribuiscono ad inquinare le acque comuni sottoelencate:
- a)lago Maggiore (Verbano);
- b)lago di Lugano (Ceresio);
- c)corsi d'acqua che segnano il confine o lo attraversano, come in particolare la Doveria, la Melezza, la Giona, la Tresa, la Breggia, la Maira (Mera), il Poschiavino e lo Spol.
Testo vigente dal 11 settembre 1978
