Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972
Art. 3 (Convenzione)
La commissione ha i seguenti compiti:
- a)esamina ogni problema inerente all'inquinamento a qualsiasi altra alterazione delle acque italo-svizzere;
- b)organizza e fa eseguire ogni necessaria ricerca intesa a determinare l'origine, la natura e l'importanza degli inquinamenti, valorizzandone i dati ottenuti;
- c)predispone annualmente un piano finanziario per i lavori di ricerca di cui alla lettera b) da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Governi;
- d)propone ai Governi contraenti i provvedimenti necessari per porre rimedio all'inquinamento esistente e prevenire qualsiasi inquinamento;
- e)propone ai Governi contraenti un progetto di regolamentazione atto ad assicurare la purezza delle acque italo-svizzere.
Testo vigente dal 11 settembre 1978
