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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli, con la seguente modificazione:

[8]All'art. 1 del decreto e' sostituito il seguente:

[9]« Le disposizioni della legge 20 dicembre 1930, n. 1737, si applicano anche alla costruzione, da parte di Enti morali riconosciuti o di Societa' cooperative legalmente costituite fra agricoltori, di sylos e di magazzini da cereali, di essiccatoi da bozzoli, di magazzini per stagionatura dei formaggi e di magazzini per la raccolta, la cernita, l'imballaggio e la prerefrigerazione dei prodotti agricoli ed in generale alla costruzione, da parte sempre di enti o societa' sopra indicati, di qualsiasi stabilimento per la trasformazione o per la conservazione di prodotti agricoli ».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella, raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 11 gennaio 1934 - Anno XII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - ACERBO

[14]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-11;53~art1 · fonte del testo