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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli, con la seguente modificazione:
[8]All'art. 1 del decreto e' sostituito il seguente:
[9]« Le disposizioni della legge 20 dicembre 1930, n. 1737, si applicano anche alla costruzione, da parte di Enti morali riconosciuti o di Societa' cooperative legalmente costituite fra agricoltori, di sylos e di magazzini da cereali, di essiccatoi da bozzoli, di magazzini per stagionatura dei formaggi e di magazzini per la raccolta, la cernita, l'imballaggio e la prerefrigerazione dei prodotti agricoli ed in generale alla costruzione, da parte sempre di enti o societa' sopra indicati, di qualsiasi stabilimento per la trasformazione o per la conservazione di prodotti agricoli ».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella, raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 11 gennaio 1934 - Anno XII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - ACERBO
[14]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
