DELLE OPERAZIONI 1. In ogni momento e circostanza le risorse del capitale ordinario e quelle dei Fondi Speciali della Banca devono essere detenute, usate, impegnate, investite o comunque utilizzate in maniera totalmente separata le une dalle altre. Il bilancio della Banca deve mostrare le riserve della Banca, con le sue operazioni ordinarie e, separatamente le sue operazioni speciali. 2. In nessun caso alle risorse del capitale ordinario della Banca possono essere imputate perdite e accollate obbligazioni derivanti da operazioni speciali o altre attivita' per le quali erano stati originariamente usati o impegnati i Fondi Speciali. 3. Le spese derivanti direttamente dalle operazioni ordinarie devono essere imputate alle risorse del capitale ordinario della Banca. Le spese derivanti direttamente dalle operazioni speciali devono essere imputate alle risorse dei Fondi Speciali. Le imputazioni di ogni altra spesa devono essere effettuate secondo i criteri fissati dalla Banca, fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 1 dell'articolo 18 del presente Statuto.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art10 · fonte su Normattiva