ORDINARIE E SPECIALI Le operazioni della Banca consistono in operazioni ordinarie, finanziate con le risorse del capitale ordinario, di cui all'articolo 7 del presente Statuto, e operazioni speciali finanziate con risorse dei Fondi Speciali, di cui all'articolo 19 del presente Statuto. I due tipi di operazioni possono essere combinati.
Testo vigente dal 26 febbraio 1991
