SPECIALI 1. La Banca puo' accettare l'amministrazione di Fondi speciali utili al raggiungimento del fine e che rientrano nelle sue funzioni. Il costo totale dell'amministrazione di ognuno di tali Fondi Speciali e' imputato a quel Fondo Speciale. 2. I Fondi speciali accettati in amministrazione dalla Banca possono essere utilizzati nei modi e nelle condizioni compatibili con il fine e le funzioni della Banca con le altre norme rilevanti del presente Statuto e con l'accordo o gli accordi relativi a tali Fondi. 3. La Banca deve adottare le regole necessarie per la creazione, l'amministrazione e l'utilizzo di ogni Fondo Speciale. Tali regole devono essere compatibili con le norme del presente Statuto, ad eccezione di quelle norme la cui applicabilita' e' espressamente limitata alle sole operazioni ordinarie della Banca.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art18 · fonte su Normattiva