SPECIALE 1. Le commissioni e competenze della Banca ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto sono accantonate in una riserva speciale a fronte delle possibili perdite della Banca di cui all'articolo 17 del presente Statuto. La riserva speciale e' mantenuta liquida, nelle forme stabilite dalla Banca. 2. Qualora il Consiglio di Amministrazione stabilisca che l'ammontare della riserva speciale e' adeguato, lo stesso puo' decidere che la totalita' o una parte della commissione o delle competenze di cui sopra vada da quel momento in poi ad accrescere il reddito della Banca.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art16 · fonte su Normattiva