PER FAR FRONTE ALLE PASSIVITA' DELLA BANCA 1. Per quanto riguarda le operazioni ordinarie della Banca, in caso di mancati o ritardati pagamenti su prestiti effettuati o garantiti dalla Banca o in cui vi e' una sua partecipazione, e in caso di perdite, in operazioni di underwriting e in investimenti azionari, la Banca prendera' le decisioni che riterra' opportune. La Banca manterra' adeguate riserve a fronte di possibili perdite. 2. Le perdite derivanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono imputate: (i) primo, alle riserve di cui al paragrafo 1 del presente articolo; (ii) secondo, all'utile netto; (iii) terzo, alla riserva speciale di cui all'articolo 16 del presente Statuto; (iv) quarto, alla riserva generale e alle eccedenze; (v) quinto, al capitale versato; e (vi) infine, ad un ammontare adeguato di capitale sottoscritto non richiamato che deve essere richiamato conformemente ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 6 del presente Statuto.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art17 · fonte su Normattiva