DEI MEMBRI 1. Se un membro non adempia ad uno qualsiasi dei doveri verso la Banca, questa puo' sospendere detto membro con una decisione adottata da almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno due terzi del poteri di voto totale dei membri. Il membro cosi' sospeso cessa automaticamente di essere membro ad un anno dalla data della sua sospensione a meno che non venga decisa la reintegrazione con la stessa maggioranza necessaria alla sospensione. 2. Nel periodo di sospensione, un membro non puo' esercitare nessuno dei diritti previsti nel presente Statuto, fatto salvo il diritto di ritiro; rimane tuttavia soggetto a tutti i suoi doveri.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art38 · fonte su Normattiva