' DEI MEMBRI E PAGAMENTO DEI DEBITI 1. Nell'eventualita' della cessazione delle operazioni della Banca, la responsabilita' di tutti i membri per la parte non richiamata del capitale sottoscritto della Banca continua fino a quando tutte le richieste dei creditori, inclusi gli eventuali debiti, non sono state soddisfatte. 2. Coloro che vantano crediti diretti derivanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono pagati innanzitutto a valere sulle attivita' della Banca, quindi a valere sui pagamenti da effuare a favore della Banca in relazione alle azioni versate e non ancora pagate ed infine a valere sui pagamenti da effettuare a favore della Banca in relazione al capitale sottoscritto e non versato. Prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore di coloro che vantano crediti diretti, il Consigli di Amministrazione adottera' le misure a suo giudizio necessarie per assicurare una distribuzione pro rata tra coloro che vantano crediti diretti e coloro che vantano crediti contingenti.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art42 · fonte su Normattiva