DELLE OPERAZIONI La Banca puo' cessare le operazioni con una decisione adottata da almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri. Dopo tale cessazione la Banca pone fine immediatamente a tutte le attivita', salvo quelle inerenti all'ordinata liquidazione, conservazione e tutela delle proprie attivita' e regolamento delle proprie obbligazioni.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art41 · fonte su Normattiva