DELLE ATTIVITA' 1. Ai sensi del presente capitolo nessuna distribuzione delle attivita' puo' essere fatta a favore dei membri a fronte delle loro sottoscrizioni al capitolo della Banca fino a quando: (i) tutti i debiti verso i creditori non siano stati saldati o presi in conto; e (ii) il Consiglio dei Governatori non decida in tal senso con il voto di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri. 2. Qualsiasi distribuzione delle attivita' della Banca a favore dei membri e' fatta in proporzione al capitale detenuto da ciascuno membro e nei tempi e alle condizioni che la Banca ritiene giuste ed eque. Le quote delle attivita' distribuite non devono necessariamente essere uniformi per ogni genere di attivita'. Nessun membro ha diritto a ricevere la sua quota in tale distribuzione di attivita' finche' non ha saldato tutte le sue obbligazioni verso la Banca. 3. Qualsiasi membro, nel ricevere le attivita' distribuite in base al presente articolo, gode su tali attivita' degli stessi diritti che aveva la Banca prima della loro distribuzione.
Testo vigente dal 26 febbraio 1991
