DELLE SOTTOSCRIZIONI 1. Il pagamento delle azioni versate della parte di capitale inizialmente sottoscritta da ogni Firmatario del presente Statuto, divenuto membro conformemente all'articolo 61 del presente Statuto, deve essere effettuato in cinque (5) rate, pari, ognuna al venti (20) per cento del totale. La prima rata deve essere pagata da ogni membro entro sessanta (60) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto o dalla data di deposito dell'atto di ratifica, accettazione o approvazione conformemente all'articolo 61, se quest'ultima e' successiva alla data dell'entrata in vigore. Le rimanenti quattro rate divengono esigibili in successione, ciascuna da un anno dalla data in cui e' divenuta esigibile la rata precedente; alla stessa data ogni rata deve essere pagata, subordinatamente alle richieste legislative di ogni membro. 2. Il cinquanta (50) per cento del pagamento di ogni rata, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, o da parte di un membro ammesso conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Statuto, puo' essere effettuato con promissory-notes o altre obbligazioni emesse da tale membro e denomiate in ECU, in dollari statunitensi o in yen giapponesi; queste saranno tirate quando la Banca avra' bisogno di fondi per le erogazioni derivanti dalle sue operazioni. Tali promissory-notes o obligazioni sono non negoziabili, non fruttifere e pagabili a richiesta, alla Banca, al valore nominale. Le richieste su pagamenti a valore su tali promissory-notes o obbligazioni devono essere fatte, per periodi di tempo ragionevoli, in modo che il valore in ECU, delle somme richieste da ogni membro sia, al momento della domanda, proporzionato al numero delle azioni versate, sottoscritte e possedute da ognuno dei membri che abbia depositato le promissory-notes o le obbligazioni. 3. Tutti gli obblighi di pagamento di un membro derivanti dalla sottoscrizione delle azioni del capitale iniziale devono essere regolati in ECU, in dollari statunitensi o in yen giapponesi sulla base del tasso di cambio medio della divisa considerata in termini di ECU per il periodo compreso tra il 30 settembre 1989 e il 31 marzo 1990. 4. Il pagamento dell'importo sottoscritto del capitale non versato della Banca puo' essere richiamato soltanto se e quando sia necessario alla Banca per far fronte alle proprie passivita', tenuto conto degli articoli 17 e 42 del presente Statuto. 5. Nell'eventualita' del richiamo di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il pagamento puo' essere effettuato da parte del membro in ECU, in dollari statunitensi o in yen giapponesi. Tali richiami sono uniformi al valore dell'ECU su ogni azione sottoscritta e non versata calcolato al momento della richiesta. 6. Non oltre un mese dopo l'incontro inaugurale del Consiglio dei Governatori, la Banca stabilisce il luogo di ogni pagamento da effettuare ai sensi del presente articolo; prima di tale decisione, il pagamento della prima rata di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' effettuato a favore della Banca Europea per gli Investimenti in qualita' di fiduciario della Banca. 7. Per le sottoscrizioni non regolate nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, i pagamenti da parte di un membro relativi alla sottoscrizione di azioni versate del capitale autorizzato devono essere effettuati in ECU, in dollari statunitensi o in yen giapponesi in contanti, in promissory-notes o in altre obbligazioni. 8. Ai fini del presente articolo, per pagamento o denominazione in ECU si intende anche il pagamento o la denominazione in una qualsiasi divisa pienamente convertibile, purche' alla data di pagamento o incasso, sia pari al valore dell'obbligazione in ECU considerata.
Testo vigente dal 26 febbraio 1991
