[1]Destinazione e distribuzione del reddito netto

[2](1) Almeno una volta all'anno, il Consiglio dei Governatori determina, previa deduzione della parte destinata alla riserva, la quota di reddito netto della Banca destinata agli utili non distribuiti e ad altri scopi e, se del caso, la quota da distribuire ai membri. Ogni decisione sulla destinazione del reddito netto della Banca ad altri scopi e' presa mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. (2) La distribuzione prevista al paragrafo 1 e' effettuata proporzionalmente al numero di azioni possedute da ogni membro; il Consiglio dei Governatori stabilisce le modalita' e la valuta dei pagamenti.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art18 · fonte su Normattiva