DELLE AZIONI 1. Ogni membro deve sottoscrivere le azioni del capitale della Banca, fatto salvo il soddisfacimento delle proprie prescrizioni di legge. Ogni sottoscrizione al capitale autorizzato iniziale riguarda le azioni versate e le azioni non versate nella proporzione di tre (3) a sette (7). Il numero iniziale delle azioni disponibili per la sottoscrizione da parte dei Firmatari del presente Statuto che diventano membri conformemente all'articolo 61 del presente Statuto, e' quello indicato nell'allegato A. Nessun membro puo' avere una sottoscrizione iniziale minore di cento (100) azioni. 2. Il Consiglio dei Governatori stabilisce il numero iniziale delle azioni che deve essere sottoscritto da parte dei paesi ammessi come membri conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Statuto; non puo' tuttavia essere autorizzata alcuna sottoscrizione che abbia l'effetto di ridurre al di sotto della maggioranza del capitale sottoscritto la percentuale del capitale posseduto dai Paesi membri della Comunita' Economica Europea insieme con la Comunita' Economica Europea e la Banca Europea per gli Investimenti. 3. Ad intervelli di non piu' di cinque anni, il Consiglio dei Governatori deve riesaminare l'ammontare del capitale della Banca. In caso di aumento del capitale autorizzato, ogni membro avra' una ragionevole opportunita' di sottoscrivere, secondo modalita' e condizioni uniformi stabilite dal Consiglio dei Governatori, una quota dell'aumento di capitale pari alla quota sottoscritta da tale membro nell'intero capitale sottoscritto immediatamente prima di tale aumento. Nessun membro e' obbligato a sottoscrivere una qualsiasi parte di un aumento di capitale. 4. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Consiglio dei Governatori puo' aumentare la sottoscrizione di un membro, su richiesta dello stesso, o assegnare a tale membro delle azioni del capitale autorizzato che non siano state sottoscritte da altri membri, purche' tale aumento non abbia l'effetto di ridurre al di sotto della maggioranza del capitale sottoscritto la percentuale del capitale posseduto dai paesi membri delal Comunita' Economica Europea insieme con la Comunita' Economica Europea e la Banca Europea per gli Investimenti. 5. Le azioni inizialmente sottoscritte dai membri sono emesse al valore nominale. Le altre azioni sono parimenti emesse al valore nominale, salvo che il Consiglio dei Governatori, con voto di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno due tezi del potere di voto totale dei membri, non decida di emetterle, in speciali circostanze, a condizioni differenti. 6. Le azioni non possono essere costituite in pegno ne' assoggettate ad alcun gravame e non possono essere cedute, se non alla Banca, conformemente al Capitolo VII del presente Statuto. 7. La responsabilita' dei membri derivante dalle azioni e' limitata all'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato. Nessun membro e' responsabile, in quanto membro, per le obbligazioni della Banca.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art5 · fonte su Normattiva