DEL CAPITALE ORDINARIO Nel presente Statuto il termine "risorse del capitale ordinario" comprende quanto segue: (i) il capitale autorizzato dalla Banca, comprensivo delle azioni versate e di quelle non versate, sottoscritto ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto; (ii) la raccolta effettuata dalla Banca in virtu' dei poteri a lei conferiti nel sottoparagrafo (i) dell'articolo 2 del presente Statuto, cui e' applicabile l'impegno di richiesta previsto nel paragrafo 4 dell'articolo 6 del presente Statuto; (iii) i fondi ricevuti come rimborso di prestiti o garanzie ed i proventi derivanti dalla liquidazione di investimenti azionari effettuati con le risorse individuate nei sottoparagrafi (i) e (ii) del presente articolo; (iv) il reddito derivante da prestiti ed investimenti azionari, effettuati con le risorse individuate nei sottoparagrafi (i) e (ii) del presente articolo ed il reddito derivante da concessioni di garanzie e da operazioni di underwriting non facenti parte delle operazioni speciali della Banca; e (v) ogni altra somma o reddito ricevuto dalla Banca che non faccia parte delle risorse dei Fondi Speciali di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art7 · fonte su Normattiva