1. Possono diventare membri della Banca: (i) (1) i paesi europei e (2) i paesi non europei membri del fondo Monetario Internazionale; e (ii) la Comunita' Economica Europea e la Banca Europea per gli Investimenti. 2. I paesi che possono aderire alla Banca a norma del paragrafo 1 del presente articolo e che non diventino membri conformemente all'articolo 61 del presente Statuto, possono essere ammessi secondo le modalita' e le condizioni stabilite dalla Banca con voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art3 · fonte su Normattiva