' DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI Tutti i Governatori, i Vice Governatori, gli Amministratori, i Vice Amministratori, i funzionari e gli impiegati della Banca e gli esperti che stiano svolgendo missioni per la stessa, sono immuni da azioni legali relative ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, ad eccezione dei casi in cui la Banca rinunci a tale immunita', e godono dell'inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali. Tale immunita', tuttavia, non riguarda le responsabilita' civile in caso di danno derivante da un incidente stradale causato da chiunque di tali Governatori, Vice Governatori, Amministratori, Vice Amministratori, funzionari, impiegati o esperti.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art51 · fonte su Normattiva