Funzionari della Banca (a) Tutti i Governatori, gli Amministratori, i Vice Amministratori, i funzionari, gli impiegati della Banca e gli esperti che stiano svolgendo missioni per la Banca, e il Presidente: (i) sono immuni da azioni legali relative ad atti da essi compiuti nella loro capacita' ufficiale, e godono dell'inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti. Tale immunita' non e' applicata, tuttavia, alla responsabilita' civile in caso di danno derivante da un incidente stradale causato da Governatori, Amministratori, Vice Amministratori, funzionari, impiegati, esperti o dal Presidente; (ii) non essendo cittadini locali, sono loro accordate le stesse immunita' da restrizioni per l'immigrazione, da obblighi relativi alla registrazione degli stranieri e obblighi di servizio nazionale, e le stesse facilitazioni relative alle norme sui cambi, di quelle accordate dai membri ai rappresentanti. funzionari e impiegati di grado equivalente di altri membri; e (iii) per quanto riguarda le facilitazioni di viaggio, e' garantito lo stesso trattamento che viene accordato dai membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di grado equivalente di altri membri. (b) Ai coniugi e ai diretti dipendenti del Presidente, dei funzionari, impiegati ed esperti che stiano svolgendo missioni per la Banca, che siano residenti nel paese in cui si trova la sede principale della Banca o qualsiasi altro ufficio o agenzia della Banca, ove sia possibile, compatibilmente con la legge di quel membro, deve essere concessa l'opportunita' di impiego in quel membro.
Testo vigente dal 12 marzo 1999
