BENEFICIARI ED USO DELLE RISORSE 1. Le risorse e i servizi della Banca sono impiegati esclusivamente per perseguire il fine ed adempiere alle funzioni stabilite, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del presente Statuto. 2. La Banca puo' condurre le sue operazioni in quei paesi dell'Europa Centrale e Orientale che procedono costantemente verso forme di economia di mercato, incoraggino l'iniziativa privata ed imprenditoriale ed applicano, con provvedimenti concreti o in modo diverso, i principi fissati nell'articolo 1 del presente Statuto. 3. Nei casi in cui un membro attui politiche incompatibili con l'articolo 1 del presente Statuto, o in circostanze eccezionali, il Consiglio di Amministrazione giudichera' se l'accesso da parte di quel membro alle risorse della Banca debba essere sospeso o altrimenti modificato e puo' esprimere raccomandazioni in proposito al Consiglio dei Governatori. Qualsiasi decisione su tali questioni e' presa dal Consiglio dei Governatori con la maggioranza di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano i tre quarti del potere di voto totale dei membri. 4. (i) Ogni potenziale paese beneficiario puo' chiedere che la Banca limiti l'accesso alle risorse a determinati fini per un periodo di tre anni a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto. Tale richiesta fara' immediatamente parte integrante del presente Statuto. (ii) Durante tale periodo: (a) la Banca fornira' a tale Paese, e alle imprese nel suo territorio, su loro richiesta, assistenza tecnica ed altri tipi di assistenza finalizzati a finanziare il settore privato, facilitare il passaggio delle imprese statali alla proprieta' e al controllo privato, ed assistere le imprese che operano in modo concorrenziale e si avviano ad operare secondo i principi dell'economia di mercato, nei limiti delle percentuali stabilite nel paragrafo 3 dell'articolo 11 del presente Statuto; (b) l'importo globale di ogni tipo di assistenza fornita non potra' superare l'ammontare totale pagato in contanti e promissory-notes da parte di quel Paese per le sue azioni. (iii) Al termine di questo periodo, la decisione di consentire a tale Paese l'accesso oltre i limiti specificati nei sottoparagrafi (a) e (b) dovra' essere presa dal Consiglio dei Governatori con la maggioranza di almeno tre quarti dei Governatori che rappresentano almeno l'ottantacinque per cento del potere di voto totale dei membri.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art8 · fonte su Normattiva