Art. 24 (Trattato)
[1]presente Trattato viene concluso per la durata di 20 anni. La sua validita' verra' prorogata tacitamente di volta in volta per nuovi periodi di 5 anni, a meno che una delle Alti Parti Contraenti non abbia notificato, per iscritto, all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Bucarest il 23 luglio 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua romena, entrambi i testi aventi uguale valore.
[2]PER LA REPUBBLICA PER LA ROMANIA ITALIANA
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
