Art. 20 (Trattato)
[1]Presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni. La sua validita' verra' prorogata automaticamente di volta in volta per nuovi periodi di cinque anni, a meno che una delle Alte Parti Contraenti non abbia notificato per iscritto all'altra Alta Parte Contraente la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. Fatto a Almaty il 5 maggio 97 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e kazaka, entrambi i testi facendo egualmente fede.
[2]PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER IL KAZAKSTAN
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 22 ottobre 1998
