Art. 23 (Trattato)
[1]presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni. La sua validita' verra' prorogata automaticamente di volta in volta per nuovi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti contraenti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Roma il 03.05.1995 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua ucraina. Entrambi i testi hanno uguale valore.
[2]IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'UCRAINA
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 2 luglio 1997
