Art. 9 (Trattato)
Alte Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di societa' miste anche con la partecipazione del partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, cosi' come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale.
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
