[1]di cooperazione

[2]1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attivita' di cooperazione di cui al presente accordo sono realizzati, a nome di Israele, dal governo dello Stato di Israele e, a nome della Comunita' e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea. 2. Nell'osservanza degli obbiettivi di cui all'articolo 1, questi due soggetti istituiscono un Comitato direttivo GNSS, nel seguito denominato il "Comitato", per la gestione del presente accordo. Il Comitato e' composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

[3]2.1. promuovere le varie attivita' di cooperazione di cui agli articoli da 4 a 13, fare raccomandazioni e sovraintendere alla loro attuazione; 2.2. offrire consulenza alle Parti sui mezzi piu' opportuni per migliorare ed intensificare la cooperazione in coerenza con i principi enunciati nel presente accordo; 2.3. verificare l'efficiente applicazione e attuazione del presente accordo.

[4]3. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le riunioni dovrebbero tenersi, in alternanza, nella Comunita' ed in Israele. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti. Le spese sostenute dal Comitato o a suo nome sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del Comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Se le Parti lo ritengono opportuno, il Comitato puo' istituire Gruppi misti tecnici su materie determinate. 4. Nell'osservanza della legislazione applicabile della Comunita' europea le Parti accolgono favorevolmente la partecipazione di un pertinente organismo israeliano all'impresa comune (IC) GALILEO e a qualsiasi organismo successore istituito dalla Comunita' secondo le proprie procedure.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;53~accordo-art14 · fonte su Normattiva