1. L'ammontare e le modalita' del contributo di Israele al programma GALILEO formeranno oggetto di un accordo distinto nell'osservanza delle regole e procedure istituzionali previste dalla pertinente normativa della Comunita' europea. 2. I principi della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali si applicano ai programmi di cooperazione conclusi dalle Parti in virtu' del presente accordo, nell'osservanza dell'Accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra. 3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l'erogazione ai partecipanti dell'altra Parte di un sostegno finanziario che preveda l'acquisto di attrezzature, le Parti assicurano che sul trasferimento di tali attrezzature da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte non vengano riscossi dazi doganali in applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti.
Testo vigente dal 8 aprile 2008
