[1]e risoluzione delle controversie
[2]1. Le Parti si consultano prontamente, a richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole dalle Parti. 2. Il paragrafo 1 non osta a che le Parti possano ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie di cui all'accordo OMC.
Testo vigente dal 8 aprile 2008
