[1]di informazioni

[2]1. Le Parti prendono disposizioni amministrative e istituiscono punti di contatto allo scopo di procedere a consultazioni e all'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo. 2. Le Parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra gli istituti e le imprese delle due Parti.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;53~accordo-art16 · fonte su Normattiva