[1]Societa' dell'informazione

[2]1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono elementi essenziali della vita moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si adoperano per coordinare le rispettive politiche in materia al fine di promuovere lo sviluppo economico. 2. La cooperazione in questo campo riguarda in particolare:

  • a)la partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare sulle politiche relative alle comunicazioni elettroniche e sulle migliori pratiche di regolamentazione in settori comprendenti tra l'altro, ma non esclusivamente, il rilascio di licenze per i servizi di telecomunicazione, il trattamento dei nuovi servizi di comunicazione elettronica, come i servizi di telefonia via Internet (VoIP), l'eliminazione dello spamming, il controllo del comportamento del vettore dominante e una maggiore trasparenza ed efficienza dell'autorita' di regolamentazione;
  • b)l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi delle parti;
  • c)la standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  • d)la promozione della cooperazione di ricerca tra le parti nel settore delle TIC;
  • e)la cooperazione nell'ambito di progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC;
  • f)i profili di sicurezza della societa' dell'informazione, secondo quanto reciprocamente concordato;
  • g)la valutazione della conformita' delle apparecchiature di telecomunicazione, comprese le apparecchiature radio.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art28 · fonte su Normattiva