[1]Societa' dell'informazione
[2]1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono elementi essenziali della vita moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si adoperano per coordinare le rispettive politiche in materia al fine di promuovere lo sviluppo economico. 2. La cooperazione in questo campo riguarda in particolare:
- a)la partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare sulle politiche relative alle comunicazioni elettroniche e sulle migliori pratiche di regolamentazione in settori comprendenti tra l'altro, ma non esclusivamente, il rilascio di licenze per i servizi di telecomunicazione, il trattamento dei nuovi servizi di comunicazione elettronica, come i servizi di telefonia via Internet (VoIP), l'eliminazione dello spamming, il controllo del comportamento del vettore dominante e una maggiore trasparenza ed efficienza dell'autorita' di regolamentazione;
- b)l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi delle parti;
- c)la standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d)la promozione della cooperazione di ricerca tra le parti nel settore delle TIC;
- e)la cooperazione nell'ambito di progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC;
- f)i profili di sicurezza della societa' dell'informazione, secondo quanto reciprocamente concordato;
- g)la valutazione della conformita' delle apparecchiature di telecomunicazione, comprese le apparecchiature radio.
Testo vigente dal 19 aprile 2024
